Informativa per gli Iscritti all’Ordine che intendono trasferirsi in Paese estero ai sensi dell’art. 5 , comma 5 del DLCPS 233/46, modificato dalla Legge 3/2018 Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza mediante presentazione di apposita richiesta, purché gli stessi siano in possesso di: domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine; iscrizione all’AIRE ( Anagrafe e censimento degli Italiani all’Estero). La domanda, affrancata da marca da bollo da €16,00, dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Ordine domanda mantenimento di iscrizione per trasferimento estero Si ricorda che ai sensi dell’art. 47 ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.) La mancata presentazione della domanda di conservazione di iscrizione all’Ordine, nelle modalità sopra descritte, legittima l’Ordine a procedere alla cancellazione del Professionista da questo albo per perdita del requisito “della residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine”, così come disposto dal comma 3, lettera c) del suindicato art. 5. Pagina aggiornata il 18/01/2026