Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico Decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della Sanità Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere pediatrico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, e responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica. 2. L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria. 3. L’infermiere pediatrico: a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; e) pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico; d) partecipa: • ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità; • alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; • all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; • alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto sanitario; e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamentodelle funzioni 4. L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L’ infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. Pagina aggiornata il 18/01/2026